Attestazione attivita' conducenti
Il modulo di attestazione delle attivitá svolte a norma é obbligatorio in base al decreto legislativo 144/2008 pubblicato nella gazzetta ufficiale n.218 del 17/09/2008.
L’articolo 9 afferma che:
1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.
2. Il modulo di cui al comma 1 e' conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con se' il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con se' ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
Il modulo è stato modificato con la decisione della Commissione n°2009/959/UE del 14 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 16 dicembre 2009.
Il modulo ha subito modifiche con decisione della commissione num.2009/959/UE e nella sua versione finale permette di registrare:
Assenza per malattia
Assenza per ferie
Congedo o Recupero
Guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Reg. CE 561/2006 o dell’AETS
Esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida
Non disponibilitá
Il modulo è obbligatorio dal 2 ottobre 2008.
Il conducente deve portare con se:
I fogli di registrazione del giorno corrente
I fogli di regisrazione dei 28 giorni precedenti
Il modulo di registrazione attivitá.
In caso di mancanza di tali documenti sia l’autista che l’azienda sono soggetti ad una sanzione amministrativa ed economica..
Importante sulla compilazione del modulo:
Tutte le voci devono essere compilate a macchina o in con altri sistemi informatici.
Il modulo deve essere controfirmato dal responsabile aziendale. Nel caso di padroncini il modulo dovrá essere firmato 2 volte dall’autotrasportatore, prima in quanto rappresentante aziendale e poi in quanto conducente.
Solo il formato originale e firmato é valido.
Non é possibile modificare il modulo.
Il modulo non sostituisce gli obblighi di registrazione delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 561/2006 e all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3821/85.
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